ISCRIZIONE AL SSN DI CITTADINI UE ED EXTRA UE

CITTADINI UE

 

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di Cittadini UE

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, intitolato Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

1.    LAVORATORE STAGIONALE
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
2.    LAVORATORE SUBORDINATO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
3.    LAVORATORE AUTONOMO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’iscrizione sarà per 5 anni, rinnovabile, per contratti di lavoro domestico 1 anno rinnovabile, fatto salvo il caso di durata inferiore del rapporto di lavoro, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile. In caso di attività di lavoro autonomo, l’iscrizione sarà annuale, eventualmente rinnovabile. 

4.    FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione  di nascita
•    Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
5.    FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO        
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
•    Autocertificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
•    Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
6.    FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Codice Fiscale
•    Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
-   Il coniuge
-   I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
-   I discendenti del coniuge
-   Gli ascendenti diretti a carico
-   Gli ascendenti del coniuge

Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.

7.    STUDENTE
•    Codice Fiscale
•    Modello E106/S1
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
•    Attestato del corso di formazione o di studio frequentato

8.    EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
•    Autocertificazione  di iscrizione presso il Centro per l’impiego

E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno, se la precedente attività lavorativa era     inferiore all’anno; se la precedente attività lavorativa era superiore all’anno l’iscrizione può essere prorogata fino al     mantenimento dell’iscrizione al Centro per l’Impiego (verifica annuale).

9.    EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
•    Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
•    Autocertificazione  di iscrizione anagrafica o carta di identità
•    Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
•    Certificato di iscrizione al corso professionale

10.    LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello E106

11.    RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA PENSIONE
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello S1

12.    PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello S1

13.      FAMILIARE DI LAVORATORE
•    Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
•    Codice Fiscale
•    Modello S1

14.    ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
•    Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
•    Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)

I cittadini UE residenti in Italia, ma che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate e sono privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza, possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale volontariamente, previo versamento del relativo contributo. Per l'iscrizione volontaria, l’interessato si reca presso uno sportello degli Uffici Scelta Revoca della ASST di residenza/domicilio. Si precisa che l’iscrizione volontaria non dà diritto all’emissione della TEAM. Il contributo volontario ha validità annuale (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) e non è frazionabile. 

Ai sensi del D.M. Sanità 8.10.1986, per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero. Il contributo volontario va calcolato secondo le seguenti aliquote: 

  • aliquota del 7.50% fino alla quota di reddito complessivo (italiano ed estero) di 20.658,28€;
  • aliquota del 4% sugli importi eccedenti 20.658,28€ e fino al limite di 51.645,69€ del reddito complessivo, italiano ed estero. 

L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 2.000 euro. Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno precedente. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico. I redditi italiani devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all'assistenza. Per i redditi esteri devono essere presentate le relative certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere, ove possibile.In due casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario:

  • motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 700 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani;
  • persone collocate alla pari: il contributo forfettario è di € 1.200.

Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata sul reddito secondo le modalità qui di seguito indicate. Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva:

STUDENTI (¹): € 700

ALLA PARI (¹): € 1.200

ALTRI: contributo calcolato sul reddito complessivo dell’anno precedente (minimo 2.000€)

(¹) Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico in caso di studenti o alla pari, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000.

L'unica modalità di versamento del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN è tramite F24.

 

Prestazioni garantite per cittadini UE, senza iscrizione al SSN 

Ai cittadini UE non iscritti al SSN sono garantite le seguenti prestazioni:

  • Prestazioni a tutela sociale della gravidanza e della maternità:

Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.

Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, le prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

  • Prestazioni a tutela della salute del minore

I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.

  • Vaccinazioni
  • Interventi di profilassi internazionale
  • Profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive
  • Categorie protette:
    • le “donne vittime della tratta” possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’Ente o Associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

Ai cittadini UE sprovvisti dei requisiti per l’iscrizione al SSN e muniti di TEAM del Paese di provenienza (o certificato sostitutivo provvisorio) sono garantite le cure urgenti e non programmabili al pari del cittadino italiano.

 

 

CITTADINI EXTRA UE

 

Iscrizione al SSN per cittadini extra UE

Per i cittadini extra UE l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN:

  • i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; 
  • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci); 
  • i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate;
  • i genitori ultrasessantacinquenni extra UE che richiedono il permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare con cittadino italiano.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano.

Per iscriversi al S.S.N. bisogna recarsi presso le ASST del territorio in cui si è residenti ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora, portando con sé la seguente documentazione:

  • documento di identità personale;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno;
  • autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).

Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i figli.

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno; in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

 

Cittadini extra UE non iscritti al SSN

Per i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti e non rientranti tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al SSN, è possibile iscriversi facoltativamente al S.S.N., insieme ai familiari, se presenti in Italia. 

Si ha diritto all’iscrizione volontaria se si è in possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi per motivi di studio, lavoro alla pari, attività agonistica, residenza elettiva e ricongiunzione familiare di cittadino extracomunitario ultrasessantacinquenne.

Per l'iscrizione volontaria dei cittadini extra UE, l’interessato si reca presso l’Ufficio Scelta e Revoca dell’ASST di residenza/domicilio. L’iscrizione volontaria non dà diritto all’emissione della TEAM.

Il contributo volontario ha validità annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre e non è frazionabile. Ai sensi del D.M. Sanità 8.10.1986 per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero. Il contributo volontario va calcolato secondo le seguenti aliquote: 

  • aliquota del 7.50% fino alla quota di reddito complessivo (italiano ed estero) di 20.658,28€;
  • aliquota del 4% sugli importi eccedenti 20.658,28€ e fino al limite di 51.645,69€ del reddito complessivo, italiano ed estero. 

L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 2.000 euro. Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno precedente. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico. I redditi italiani devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all'assistenza. Per i redditi esteri devono essere presentate le relative certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere, ove possibile. In due casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario:

  • motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 700 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani;
  • persone collocate alla pari: il contributo forfettario è di € 1.200.

Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata sul reddito secondo le modalità qui di seguito indicate. Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva:

STUDENTI (¹): € 700

ALLA PARI (¹): € 1.200

ALTRI: contributo calcolato sul reddito complessivo  dell’anno precedente (minimo 2.000€)

(¹) Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico in caso di studenti o alla pari, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000. L'unica modalità di versamento del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN è tramite F24.

 

Stranieri extra UE irregolarmente presenti

Se non si è in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si ha diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

A tal fine la struttura che eroga le prestazioni urgenti o essenziali   rilascerà un documento per Stranieri Temporaneamente Presenti (codice STP), valido sei mesi, rinnovabile che dà diritto a:

  • assistenza sanitaria di base;
  • ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital;
  • cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

Per ottenerlo occorre dichiarare le generalità. 

I minori stranieri non accompagnati presenti in territorio italiano hanno diritto, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, al codice fiscale e all’iscrizione al SSN con conseguente assegnazione di MMG o PLS.

 

Ingresso e soggiorno per cure mediche cittadini extra UE

  1. Dove e come si richiede il visto d’ingresso

    Se si intende ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di appartenenza.
    Una volta entrati nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si intende usufruire delle cure. Se non lo si fa, la presenza sul territorio nazionale verrà considerata  irregolare.

  2. Documentazione  necessaria

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è necessario produrre la seguente documentazione:

  • certificazione sanitaria, attestante la patologia; 
  • dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d’inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
  • attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
  • documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
  • documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per la persona interessata ed eventuale accompagnatore.

SEDE: Via Gramsci 13 - Crema (CR)

MODALITA' DI ACCESSO: accesso libero lunedì dalle 8.00 alle 15.00; mercoledì dalle 8.00 alle 18.00; martedì - giovedì - venerdì dalle 8.00 alle 12.00

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Ultimo aggiornamento: 21/03/2025