Fatture elettroniche: Dispositivi Medici e Farmaci – indicazioni operative
Tipologia: Avvisi Fornitori
Ad integrazione delle precedenti circolari del Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19 2 2016 e del Ministero della salute DGSISS 0003251 del 21 04 2016, si allega la Nota Ministero della Salute DGSISS 0002051-P-08 02 2019 recante ulteriori indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’ art. 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’ art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al riguardo, si rammenta che per i Dispositivi Medici dovranno essere valorizzati gli elementi componenti la struttura dati <CodiceArticolo> nelle modalità indicate di seguito:
<CodiceTipo>: DMx dove x può assumere i seguenti valori
- 0 nel caso in cui non sia in grado di identificare il numero di repertorio
- 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro”
- 2 per “Sistema o Kit Assemblato”
<CodiceValore>: numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici. Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che non sono tenuti all 'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0 (zero).
ATTENZIONE!
Si avvisano i fornitori che a decorrere dal 2019 il formato delle fatture elettroniche prevede più linee di dettaglio, al fine di separare il costo del bene dall’eventuale costo del servizio.
In mancanza di informazioni corrette, le fatture elettroniche saranno respinte.
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici le indicazioni sono date dal DM del 20 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla relativa Circolare del 1 febbario 2018 e in particolare il comma due del secondo articolo:
"Per le finalità di cui al comma 1, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco “DatiBeniServizi” (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione “DettaglioLinee” (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:
a) <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;
b) <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:
- 0 farmaco uso umano;
- 1 farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)
- 7 galenici e altri tipologie di prodotti
- 8 omeopatico uso umano o veterinario
- 9 parafarmaco uso umano o veterinario
c) <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6): “Confezioni” o “Posologie” sono le unità di misura in cui è espresso il campo <Quantità>: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche; con riferimento all’indicazione delle unità di misura relativamente all’ossigeno, si precisa che deve essere indicato il volume in Litri
d) <Quantità> (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC."
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina dedicata sul portale del MEF.
Per le cause di rifiuto delle fatture elettroniche si invita a consultare il Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze.
Per altre informazioni sulla fatturazione elettronica verso le PPAA consultare il relativo sito.
Responsabile della pubblicazione: Settore Fornitori
Ultimo aggiornamento: 19/11/2024