DISPOSIZIONI POST MORTEM
La Legge n. 10 del 10 febbraio 2020 disciplina la possibilità per ogni cittadino di disporre, dopo la morte, del proprio corpo o dei tessuti a fini di studio, formazione e ricerca scientifica. Questa normativa contribuisce al progresso delle conoscenze mediche e sanitarie, nel pieno rispetto della dignità della persona.
La volontà di donare il proprio corpo deve essere espressa secondo le modalità di legge previste per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) o in alternativa, la legge 10/2022 prevede che tale volontà di donazione possa essere dichiarata direttamente alle Strutture Sanitarie.
A tal fine sono disponibili in questa pagina gli appositi moduli, da consegnare alla Segreteria della SS Medicina Legale di quest'Azienda, sita a Crema in via Gramsci n. 13 piano seminterrato (tel. 0373.899340-0373.899359), presentandosi muniti di tutti i documenti richiesti.
Per i minorenni, la dichiarazione può essere resa dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Le disposizioni vengono trasmesse, secondo le modalità previste, alla Banca Dati Nazionale gestita dal Ministero della Salute.
È importante sapere che:
- l’utilizzo del corpo o dei tessuti non può avere fini di lucro
- le spese di trasporto, tumulazione ed eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento
- dopo il decesso, il corpo deve rimanere in obitorio per almeno 24 ore
- il corpo viene restituito alla famiglia entro un termine massimo di 12 mesi
Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, individua i centri autorizzati alla conservazione e all’utilizzo dei corpi donati, garantendo il rispetto della dignità umana e delle finalità scientifiche e formative. L’elenco aggiornato dei centri è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute (nei link)
La donazione del corpo a fini di studio e ricerca è distinta dalla donazione di organi e tessuti a fini di trapianto.
Le due volontà devono essere espresse separatamente.
Ultimo aggiornamento: 24/08/2026