DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO EX.L.219/2017 (DAT)

La L. 219 del 22 dicembre 2017, art. 4, prevede (decorrenza 31/01/2018) le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico o biotestamento).

Che cosa sono le DAT

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.

Moduli online per trasmissione e la Banca dati possono essere consultate nel link riportato in "collegamenti".

Come si redigono le DAT

Le DAT possono essere redatte per:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata
  • consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito;
  • consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.

Nomina del fiduciario

Con le DAT ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Anche l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Ruolo del medico

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario se:

  • appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

 


 

Responsabile della pubblicazione: Ufficio Comunicazione

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025